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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.2. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
24.2.
inammissibile

  Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli con le seguenti: presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al Patto di stabilità interno.
  4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata Cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti da una riduzione corrispondente, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché dalle risorse di cui al successivo comma 4-bis, nel limite di 90 milioni di euro l'anno.
  4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

ex 24. 7.