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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.0500. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
23.0500.
approvato

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Snellimento delle procedure in materia di siti di interesse comunitario).

  1. Al fine di snellire le procedure relative ai siti di interesse comunitario, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di 60 giorni.
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si applicano esclusivamente ai piani.

La Commissione