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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.03. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
21.03.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.(Rifiuti ammessi in discarica). All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 sono aggiunte le seguenti parole: «ISPRA individua, entro novanta giorni, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

ex 21. 014.
21.03.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.(Rifiuti ammessi in discarica). 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
  Art. 7. – (Rifiuti ammessi in discarica). – 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
   a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
   b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

  2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inetti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
  3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
   a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
   b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

  4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
  5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ISPRA e il catasto dei rifiuti.

ex 21. 014.