Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Criteri di conteggio dei rifiuti).
1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
«Art. 179-bis. – (Criteri di conteggio dei rifiuti). – 1. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto, fissa i criteri per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di trattamento termico dei rifiuti.»