Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies. – (Proroga delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi). – 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2016.