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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
12-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Semplificazione in materia di terre e rocce da scavo).

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:
    a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;
    b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
    c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che saranno gestiti separatamente.

  7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.»

ex 6. 01.