Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a: escludere il legno sottoposto a trattamento chimico dall'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas; escludere il legno proveniente da attività di demolizione e il legno proveniente da trattamento meccanico dei rifiuti dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa; escludere dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili il legno e i rifiuti pericolosi.