Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del mare stabilisce con decreto i criteri per l'individuazione del materiale post consumo beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 206-quater, rimanendo comunque escluso quello derivante da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.