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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8-ter.01. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
8-ter.01.

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 8-quater. – (Gas Fluorurati) – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono emanate disposizioni di semplificazione per le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel caso in cui il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi, in riferimento agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, attuato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
  Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, ed in attesa che si completino le procedure di certificazione degli operatori di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 842/2006 ed all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, le sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, commi 3 e 4 dell'articolo 16, si applicano a partire dal 1o gennaio 2016.
  La dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 è effettuata dall'operatore come definito dall'articolo 2, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 8423/2006.