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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
4.6.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 109 il secondo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate e le associazioni dei cittadini portatrici di interessi ambientali e paesaggistici, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Nel caso di aree definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, per il loro particolare pregio naturalistico ambientale, il procedimento è sottoposto a valutazione d'incidenza.

ex 4. 16.