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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.1. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
32.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 32 – (Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali). – 1. Il comma 8 dell'articolo 40, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
  «8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).»

ex 21.023.