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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.21. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
22.21.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui all'articolo 63, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendo necessari ulteriori pareri o nulla osta.