Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui all'articolo 63, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendo necessari ulteriori pareri o nulla osta.