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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
22.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22-bis. – 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Per le finalità di difesa del suolo di cui al precedente comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014- 2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3-quater. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, provvede ad attivare il programma di interventi di cui al comma 3.
  3-quinquies. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di stabilità interni dei comuni finanziati».

ex 22. 05.