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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.04. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
21.04.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.(Procedure di ammissione). 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
  Art. 11. – (Procedure di ammissione). – 1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
  2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.
  3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
   a) controllare la presenza e la conformità di tutta la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso prevista dalla norma vigente;
   b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1o aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;
   c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima, durante e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nella documentazione accompagnatoria. Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulario deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese;
   d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
   e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
   f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;
   g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

ex 21.015.