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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.02. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
21.02.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica). – 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
  «1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale digestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
   a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
   b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
   c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;
   d) entro 18 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 40 kg/anno per abitante;
   e) entro 22 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 10 kg/anno per abitante;
   f) dal 1o gennaio 2025 non sarà più consentito lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica.

  2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.
  4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.»

ex 21. 013.