Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 256-bis, è aggiunto il seguente:
1. Articolo 256-ter. – (Disastro ambientale). – Fuori dei casi previsti dagli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da «dell'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole da «dell'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
c) al comma 2, le parole da «dell'arresto da» sino a «euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: Inquinamento. Bonifica ambientale;
3. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da «dell'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro».
4. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 euro»;
e) al comma 3, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 euro»;
f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 500 a 2 mila euro»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore»;
h) al comma 4, quarto periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'ammenda da mille a 5 mila euro»;
i) al comma 7, primo periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 10 mila euro»;
j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da «alla sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla multa»;
k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole «delle violazioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti «dei reati»;
m) al comma 9-ter, secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena».
5. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «i proventi» sono aggiunte le seguenti: «delle pene e».
6. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 263-bis. – (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). – Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 263-ter. – (Confisca per equivalente). – Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;
Art. 263-quater. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi».
7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente: b) per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter.