Sostituirlo con il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).
1. Le regioni promuovono misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dalle «linee guida Europee per la preparazione dei piani di prevenzione dei rifiuti» (European waste prevention guidelines) e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la tariffa del servizio di igiene urbana.