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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.3. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
18.3.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo, la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0.0058/Kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;
   c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,00023/Kg.

  10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

ex 18. 5.