Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Obiettivi di riciclaggio).
1. Dopo l'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
«Art. 181-ter.
(Obiettivi di riciclaggio).
1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della direttiva 2008/98/CE:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;
d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;
e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;
f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso.»