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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02. in Assemblea riferita al C. 2093-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2014  [ apri ]
14.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

  1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

Art. 179-bis.
(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in ogni comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi urbani, considerando come dato di partenza i dati relativi all'anno 2012:
   a) almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2015;
   b) almeno il venti per cento entro il 31 dicembre 2018;
   c) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2025;
   d) almeno il cinquantacinque per cento entro il 31 dicembre 2035;
   e) almeno il settanta per cento entro il 31 dicembre 2050.

  2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all'articolo 180. Dal raggiungimento dei suddetti obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), in quanto tale comma prevede obiettivi maggiori.
  3. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
   a) le modalità e le misure attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
   b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

  4. L'accordo di programma di cui al comma 3 può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
  5. Il sindaco è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso in cui il comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, l'eventuale danno erariale dovuto al maggior costo sostenuto dalla comunità per la gestione dei rifiuti prodotti in eccesso rispetto agli obiettivi, il sindaco deve rivalersi sul gestore del servizio, accertatane preventivamente l'inadempienza rispetto al contratto di servizio.
  6. Le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riduzione.

ex 14. 03.