Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. – 1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5, del presente decreto.»