Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Sospensione provvisoria dell'ordine di esecuzione).
1. L'esecuzione del Trattato è sospesa provvisoriamente dal Governo fino al giorno successivo a quello di perfezionamento dell'accordo concernente l'estradizione del cittadino italiano Cesare Battisti.