Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Ordine di esecuzione e sospensione provvisoria).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal Trattato stesso, salva sospensione provvisoria dei suoi effetti pratici sino al perfezionamento dell'accordo concernente l'estradizione del cittadino italiano Cesare Battisti.