Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. – 1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza delle spese di gestione e di intervento.»;
b) al comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, è trasmessa al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno».