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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 204-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/04/2014  [ apri ]
1.63.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».