Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel secondo comma dell'articolo 416-bis e con la multa da 9.000 a 30.000 euro».