Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni».