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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.280. in Assemblea riferita al C. 204-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/04/2014  [ apri ]
1.280.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da tre a nove anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro».