Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque ottiene, per sé o per altri, la promessa di procacciamento di voti secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio promettendo all'associazione mafiosa che si adopera per procurarli, denaro, appalti, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici o privati è punito con la reclusione da anni quattro ad anni otto».