Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis».