Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono prevedere a possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali, qualora non più funzionali all'attività agricola, come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di insediamento di usi extra-agricoli sono: il recupero edilizio, inclusa la ricostruzione, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e con un'adeguata accessibilità.