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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.53.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.53.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.
  1-bis. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso esclusivamente per le aree in cui le procedure di bonifica siano state completate e siano state rilasciate le previste certificazioni di avvenuta bonifica.