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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Priorità del riuso).

  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione e attuazione degli ambiti urbanistici e delle aree già interessate da processi di edificazione suscettibili di rigenerazione da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
  3. I Comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, provvedono a recepire quanto disposto dal comma 1 e, con esclusione delle aree e degli immobili non legittimati, nonché con esclusione dei centri storici e delle aree e degli immobili di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004, propongono ed attuano, anche in accordo con i privati, gli interventi di riuso nell'ambito delle aree urbanizzate presenti negli strumenti urbanistici vigenti.
  4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stato recepito recepire quanto disposto dal comma 1, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia recepito quanto disposto di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietato ogni ulteriore consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
  5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono, eventualmente, a perimetrare ed elencare altre aree ed immobili da tutelare, escludendole da riuso, ulteriori rispetto a quanto previsto dalle tutele di cui al comma precedente; tali aree devono comunque possedere motivatamente requisiti storici, artistici, ambientali e paesaggistici di pregio.
  6. Rimane fermo in ogni caso, anche prima del recepimento da parte dei comuni delle disposizioni di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.