Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Censimento degli immobili inutilizzati nel territorio comunale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimento degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.
2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati,