Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con tale direttiva, ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, sono definite altresì specifiche indicazioni, per orientare l'iniziativa dei comuni in merito al «bilancio alimentare», che consiste nella stima dei prodotti agricoli producibili con i terreni agricoli coltivati e disponibili; tali indicazioni dovranno essere recepite nella prima variante o revisione generale dello strumento urbanistico comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge.