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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Orti urbani sociali).

  1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.
  2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.
  3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, il comune adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.