Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato:
le aree rurali intercluse;
l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.