Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, s'intende:
a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;
b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;
c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;
d) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;
e) per «compensazione ambientale»: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.
2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.
Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).