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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.16.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
10.16.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere già inseriti alla data di entrata in vigore della presente legge negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, limitatamente alle opere già dotate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di progetto esecutivo e finanziamento completo approvati. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

ident. 10.55.10.52.10.43.