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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.1.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
10.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.

ident. 10.53.10.44.