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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.5.100.58.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2015  [ apri ]
0.5.100.58.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito degli strumenti urbanistici fino alla fine dell'articolo con le seguenti: possono qualificare negli strumenti urbanistici di propria competenza i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Tale qualificazione presuppone la presentazione, a cura dei proprietari interessati, di una proposta di progetto di compendio agricolo neorurale che prevede interventi di recupero conservativo e di ristrutturazione, anche tramite la demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, al fine di ottenere la riqualificazione del compendio, dotarlo delle infrastrutture necessarie e garantire la prevalente destinazione ad uso agricolo.
   Restano salve le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l) del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.
   2. Per il compendio agricolo neorurale va approvato un piano di attuazione, con indicazione puntuale degli interventi ammissibili, fissazione degli standards in ordine all'estensione della superficie ricostruibile, che non può superare quella esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in ordine alle destinazioni d'uso ammissibili nonché in ordine alle caratteristiche tipologiche, morfologiche ed architettoniche degli interventi consentiti, tenendo conto del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti. Restano salve le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
   3. Il piano di attuazione può consentire nuove destinazioni d'uso all'interno del compendio, garantendo comunque la prevalente destinazione ad uso agricolo dello stesso, escludendo ogni nuova destinazione produttiva di tipo industriale o artigianale e permettendo quella residenziale nei limiti dell'esistente alla data di entrata in vigore della presente legge o in misura di un'unità abitativa più un eventuale alloggio per il custode in caso di insussistenza di una preesistenza residenziale.
   4. Il rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi consentiti nel compendio ossia l'avvio di attività soggette a mera denuncia o segnalazione sono condizionati alla stipula di una convenzione con il Comune competente nonché all'impegno a trascrivere, prima dell'inizio dei lavori, il vincolo di indivisibilità dell'area del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di trascrizione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, decorrente dalla data di rilascio del certificato di agibilità per gli interventi acconsentiti, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno. Ogni patto o atto contrario al vincolo di indivisibilità è nullo. Decorso il termine ventennale, il funzionario comunale competente rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo trascritto nei registri immobiliari.

em. 5.100.