Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis) Prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedono ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione che abbiano i caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. L'individuazione di tali edifici comporta l'automatica esclusione da interventi di sostituzione edilizia e la priorità dei finanziamenti destinati al loro restauro, consolidamento statico e dotazione dei requisiti di igiene e benessere.