Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per «superficie agricole, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli o non edificabili dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;.