Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
d) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;
e) prevedere che la nuova disciplina non si applica ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.