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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.4.0100.1.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/10/2015  [ apri ]
0.4.0100.1.

  All'articolo aggiuntivo 4. 0100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera a), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:
   a) il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è corrisposto nella misura determinata al sensi dell'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;
   b) è consentita la modifica dei prospetti nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio di cui alla successiva lettera f);
   c) si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 102/2014. Nel caso in cui l'intervento di ricostruzione preveda il conseguimento della classe energetica A così come definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», dal calcolo del volume dell'immobile ricostruito sono scomputati i volumi degli elementi edilizi che delimitano il volume climatizzato e si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente al penultimo e ultimo periodo;
   d) si applica l'articolo 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso;
   e) l'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 si applica solo nel caso in cui l'intervento comporti variante urbanistica;
   f) gli interventi su immobili siti nelle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e soggetti alla parte III del decreto legislativo 42/2004 sono ammessi previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;
   g) non si applicano l'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 1150 /1942 e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968, salvo diverse disposizioni regionali;
   h) è ammessa la monetizzazione degli standard secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee.

  2-ter. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 le parole da: «i comuni» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 380/01.

em. 4.0100.