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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.0100.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2015  [ apri ]
4.0100.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi di rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una procedura di intervento semplificata per la rigenerazione della aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
   b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su standard elevati di qualità ambientale attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, di informazione e partecipazione dei cittadini;

  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni.
  3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

I Relatori