Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, le aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse;.