Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. Al fine di incentivare gli interventi di cui all'articolo 4, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli oneri istruttori sono ridotti in misura non inferiore al 20 per cento. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione delle riduzioni.