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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.7.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
7.7.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.01-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, ad apposite «cooperative di autorecupero», costituitesi da almeno un anno e formate da soci non proprietari di immobili sul territorio nazionale, al fine di alleviare l'emergenza abitativa.
  3.02-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i Comuni, qualora ne fossero sprovvisti, debbono, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, legiferare in materia di «autorecupero» ed emanare gli appositi regolamenti attuativi.