Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.01-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, ad apposite «cooperative di autorecupero», costituitesi da almeno un anno e formate da soci non proprietari di immobili sul territorio nazionale, al fine di alleviare l'emergenza abitativa.
3.02-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i Comuni, qualora ne fossero sprovvisti, debbono, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, legiferare in materia di «autorecupero» ed emanare gli appositi regolamenti attuativi.