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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.25.  nelle commissioni riunite VIII-XIII in sede referente riferita al C. 2039

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
7.25.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:
  3-ter. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.
  3-quater. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.